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Le Nazioni Unite e la lotta al finanziamento del terrorismo internazionale. Breve panoramica

di Annalisa Triggiano, Avvocato – Osservatorio ReaCT

Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate, nei principi guida, dall’ONU nel 1999, attraverso la Convenzione di New York, con la quale per la prima volta è stata riconosciuta un’autonoma rilevanza della materia; con la stipula della Convenzione, sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l’estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.
Nello stesso anno, con la Risoluzione n. 1267/1999 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni); la Risoluzione n. 1373/2001, in seguito, ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche gestite direttamente dagli Stati membri.

La Strategia Globale per la lotta al terrorismo è basata su quattro pilastri: affrontare, prevenire-combattere, costruire, assicurare…

L’8 settembre 2006 l’Assemblea Generale ha adottato per consenso un importante documento, la Strategia Globale per la lotta al terrorismo, che individua quattro pilastri di attività: 1) affrontare le condizioni che conducono al terrorismo; 2) prevenire e combattere il terrorismo; 3) costruire le capacità degli Stati e rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite; 4) assicurare il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto.
L’ONU ha poi adottato due nuove risoluzioni nei confronti di Al-Qaeda (Risoluzione n. 1989/2011) e dei Talebani (Risoluzione n. 1988/2011), in precedenza disciplinati in un’unica risoluzione del Consiglio di Sicurezza (n. 1267/1999). Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di listing e delisting, ed è stata rafforzata la figura dell’ Ombudsperson, competente a valutare le istanze di delisting.
Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la Risoluzione n. 2083/2012 e la Risoluzione n. 2082/2012.
Per fronteggiare la nuova minaccia dell’ (allora) ISIL, nell’estate del 2014 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato due nuove risoluzioni, la Risoluzione n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all’ ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda, e la Risoluzione n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di specifiche misure volte a contrastare l’allora nascente fenomeno dei “combattenti terroristi stranieri” (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario.

…misure volte a bloccare i flussi derivanti dai rapimenti a scopo di riscatto, dal commercio del petrolio estratto e dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati

Nei mesi successivi, in risposta all’avanzata dell’ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell’ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, le quali, tra l’altro, hanno introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti dai rapimenti a scopo di riscatto, dal commercio del petrolio estratto e dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati e sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente. L’ultima Risoluzione, che è stata adottata in applicazione del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite relativo, come noto, alle azioni rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace e agli atti di aggressione prevede in particolare il congelamento dei beni, il divieto di circolazione, l’embargo per le armi. La Risoluzione pone precisi obblighi a carico degli Stati, che devono collaborare e adottare ogni misura utile per evitare il finanziamento delle organizzazioni terroristiche sul loro territorio, con una particolare attenzione alle risorse naturali.

Cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo: centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità

Tra il 2016 e il 2017 il Consiglio di Sicurezza ha, infine, adottato la Risoluzione n. 2322/2016 e la Risoluzione n. 2341/2017, specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte.
Nel 2017 si è infine conclusa un’importante riforma volta a razionalizzare ed a sviluppare un miglior coordinamento delle attività delle Nazioni Unite di prevenzione e contrasto al terrorismo. Con l’adozione della risoluzione 71/291 dell’Assemblea generale il 15 giugno 2017 è stato istituito l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’antiterrorismo (UNOCT) diretto da un Under-Secretary General dell’ONU. L’UNOCT ha cinque funzioni principali: 1) fornire una guida ai mandati di antiterrorismo dell’Assemblea Generale affidati al Segretario Generale di tutto il sistema delle Nazioni Unite; 2) migliorare il coordinamento e la coerenza tra le 38 entità che operano nel settore al fine di garantire l’attuazione equilibrata dei quattro pilastri della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite sopra citati; 3) rafforzare i meccanismi di assistenza antiterrorismo agli Stati membri; 4) migliorare la visibilità, la difesa e la mobilitazione delle risorse per gli sforzi dell’antiterrorismo delle Nazioni Unite; 5) assicurare che sia data la dovuta priorità all’antiterrorismo attraverso il sistema delle Nazioni Unite e che l’importante lavoro sulla prevenzione dell’estremismo violento sia saldamente radicato nella strategia.